Sabato, 09 Luglio 2022 04:04

“L’Agorà del Diritto” –  Piattaforma online per la prenotazione di strutture alberghiere, informazioni “fuorvianti” e diritto del consumatore al risarcimento del danno In evidenza

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Di Emilio Graziuso (*) 9 luglio 2022 - Anche nel settore del turismo, il commercio elettronico ha registrato un vero e proprio boom negli ultimi anni.

Tale circostanza è testimoniata dal sempre maggiore numero di consumatori che per prenotare un hotel si rivolgono a piattaforme telematiche che forniscono servizi di prenotazione online.

Dette piattaforme, in alcuni casi, per come organizzate, svolgono un ruolo di intermediario tra il cliente e la struttura alberghiera.

Cosa accade nell’ipotesi di inadeguatezza delle informazioni caricate dal fornitore del servizio alberghiero e, quindi, contenute sulla piattaforma online dell’intermediario?

Il consumatore “vittima” di tali informazioni “fuorvianti” può rivendicare i propri diritti anche nei confronti del sito internet attraverso il quale ha effettuato la prenotazione?

A tali domande, come da caratteristica della “Agorà del Diritto”, diamo, nell’articolo di questa settimana, risposta attraverso il contenuto di una sentenza occupatasi della materia, con la quale, nei mesi scorsi, una piattaforma - tra le principiali a livello mondiale nel settore delle prenotazioni alberghiere online – è stata condannata al risarcimento del danno in favore di un consumatore italiano.

Esaminiamo, quindi, il caso concreto.

Un consumatore aveva prenotato, attraverso una piattaforma online, la quale aveva fornito anche conferma della prenotazione, un soggiorno sull’isola di Formentera.

Successivamente, a distanza di quasi sei mesi ed al ridosso del viaggio, allo sfortunato turista veniva comunicato che la prenotazione era stata “annullata” (senza che fosse precisato il motivo).

Il consumatore, quindi, cercava di contattare la struttura, attraverso i numeri presenti nell’annuncio, scoprendo che la struttura presso la quale avrebbe dovuto alloggiare era, in realtà, “fantasma”.

Di conseguenza, lo sfortunato turista era costretto a  procedere con una nuova prenotazione che, ovviamente, essendo a ridosso della vacanza, aveva anche un prezzo decisamente più alto.

A questo punto, il consumatore promuoveva un’azione legale per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito.

Essendo, come si è detto, la struttura “fantasma”, il turista agiva nei confronti della piattaforma di prenotazione online.

Quest’ultima si difendeva in giudizio declinando ogni responsabilità sia per specifiche clausole contrattuali, contenute nelle condizioni che il consumatore aveva accettato al momento della prenotazione, sia per essere una mera piattaforma di incontri tra soggetti e, come tale, non tenuta a verificare l’attendibilità, correttezza e veridicità delle informazioni pubblicizzate dagli operatori attraverso i propri annunci ed offerte.

Il Tribunale, investito della questione, ha, innanzitutto, riscontrato l’abusività e, quindi, la nullità di alcune clausole contrattuali contenuti nelle condizioni generali di contratto della piattaforma che erano state fatte accettare al consumatore ed, inoltre, ha accolto la domanda risarcitoria di quest’ultimo.

Più in particolare, è stato rilevato in sentenza che - dato che il consumatore, attraverso una semplice telefonata aveva appreso che la struttura prenotata era, in realtà, una struttura “fantasma” - anche la piattaforma lo avrebbe potuto fare controllando:

1)i requisiti minimi di base della struttura pubblicizzata;

2)che i recapiti forniti dalla struttura fossero alla stessa riferibili;

3)se la struttura fosse esistente, operativa e prenotabile alle condizioni pubblicizzate;

4)la veridicità dei dati caricati sul proprio sito internet.

E per quanto concerne il danno?

Come si è detto, con la sentenza in esame la piattaforma di prenotazione è stata condannata al risarcimento del:

a)danno patrimoniale pari alla differenza tra l’importo del soggiorno prenotato confermato dalla stessa piattaforma e quanto pagato dal turista a seguito della nuova prenotazione;

b)danno non patrimoniale considerato lo stress subito per la cancellazione della prenotazione in prossimità della partenza, il disagio patito in periodo feriale per la necessità di individuare una soluzione che avesse requisiti analoghi a quella originariamente pattuita e la difficoltà di conciliare la nuova disponibilità con le date dei voli già prenotati.

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(*) Avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile Associazione Nazionale "Dalla Parte del Consumatore".

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